Strumenti necessari per garantire il pagamento di un credito

Tiziana Paris
Autore
Tiziana Paris, avvocato

Il debitore risponde con tutto il suo patrimonio per il pagamento di quanto è dovuto al creditore. Ciò vuol dire che se il debitore non paga, il creditore può agire in via esecutiva aggredendo il patrimonio del debitore, che può essere e venduto.

Il patrimonio del debitore, pero, può essere insufficiente a garantire il credito. Peraltro, anche se il suddetto patrimonio, nel momento in cui il debito sorge, sia tale da poter garantire il credito, non di meno si dovrà considerare che il debitore è pur sempre libero di disporne. Il patrimonio del debitore può, quindi, essere venduto – o addirittura donato – e il denaro ricavato dal debitore dalla vendita potrebbe sparire

E’ quindi importante che il creditore, quando possibile, si faccia rilasciare garanzie diverse da quella costituita del patrimonio del debitore. Tali garanzie convenzionali (concordate cioè tra creditore e debitore) possono essere varie e particolarmente importanti sono: il pegno e l’ipoteca, 

IL PEGNO

È un diritto reale (reale perché cade su una cosa ben determinata) di garanzia. Con questo il debitore, a garanzia del suo adempimento, consegna al creditore una cosa mobile (ad esempio, una collana preziosa), un’universalità di mobili (ad esempio, una collezione di medaglie, una raccolta di quadri), un titolo di credito (ad esempio, un’azione societaria). In caso di mancato adempimento del debitore, il creditore potrà ricorrere al giudice per far vendere la cosa data in pegno o per chiedere che venga assegnata a lui medesimo. Il creditore non può appropriarsi del pegno senza un provvedimento del giudice e non può, senza l’autorizzazione del proprietario, usare la cosa data in pegno, a meno che l’uso non sia indispensabile per la conservazione.

L’IPOTECA 

È un diritto reale garanzia analogo al pegno, con la principale differenza che mentre il pegno riguarda cose mobili, l’ipoteca concerne la proprietà o alcuni diritti su beni immobili (cioè edifici, case, appartamenti, terreni e simili).
In particolare, possono essere ipotecati:

  • I beni immobili;
  • L’usufrutto di beni immobili;
  • Il diritto di superfice (cioè il diritto di proprietà della costruzione quando il suolo è di altri)

Anche se l’ipoteca riguarda di regola beni immobili, è considerata ipoteca anche la garanzia reale che può essere concessa sugli autoveicoli iscritto a pubblici registri.
Il contratto con il quale costituisce un’ipoteca deve risultare da atto scritto ed essere iscritto nei Registri Immobiliari del luogo in cui la cosa si trova.
Qualora il debitore si rendesse inadempiente, il creditore potrà ottenere la vendita del bene immobile (anche se dopo l’iscrizione d’ipoteca è divenuto di proprietà di un terzo) e si soddisferà sul ricavato con precedenza sugli altri creditori.

Si può iscrivere ipoteca su un bene già ipotecato?

Si. In questo caso la nuova ipoteca ha un grado successivo alla precedente. Con riferimento all’ordine delle ipoteche, si dice, infatti, che un’ipoteca è di prima presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. L’ipoteca è di secondo grado se è stata iscritta dopo la prima ipoteca e così via.

I creditori ipotecari con gradi successivi possono soddisfarsi sul bene ipotecato solo dopo che sono stati tacitati i creditori precedenti.

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