Disciplina croata dell’istituto dell’usufrutto

Tiziana Paris
Autore
Tiziana Paris, avvocato

L'usufrutto è un diritto reale minore e non viene regolato particolarmente dalla Legge croata sulle proprietà, salvo solo il caso relativo all’usufrutto dei beni della proprietà popolare (“korištenje društvenog vlasništva“ art. 352 e seguenti). 

L’unico accenno al diritto d’usufrutto viene fatto all’art. 30 comma 2 della Legge croata sulle proprietà ai sensi del quale "il proprietario del bene ha tra i vari diritti anche il diritto del possesso, dell’uso (usufrutto )…”.

Di conseguenza, si deduce che la disciplina dell’ usufrutto e dei vari diritti ed obblighi tra proprietario e usufruttuario viene rimessa alla volontà delle parti contraenti, ovvero si farà riferimento a quanto accordato tra le parti e se non vi sono accordi particolari, allora si terra conto dell’accordo tacito tra le parti contraenti ovvero a ciò che l’usufruttario effettivamente svolge ed a quanto gli viene permesso dal proprietario di svolgere. 

Dalla prassi giudiziaria tutt’oggi in vigore, si deducono comunque alcuni tratti generali della disciplina dell’usufrutto ovvero:

  • lo stesso consistente nella facoltà di godimento di un bene utilizzandolo per il proprio vantaggio, potendo percepirne anche i frutti, limitata solo dal non poterne trasferire la proprietà principale e al rispetto della destinazione economica impressavi dal proprietario;
  • si tratta di un diritto reale di godimento su cosa altrui dal contenuto molto vasto: le facoltà dell'usufruttuario hanno infatti un'estensione che si approssima, pur senza raggiungerla, alla facoltà di godere delle cose spettanti al proprietario, al quale residua la nuda proprietà;
  • il diritto di usufrutto è sempre temporaneo. Non può infatti durare oltre la vita dell'usufruttuario.

Il Contratto d’usufrutto puo’ essere trascritto su richiesta delle parti sia nei Libri fondiari del tribunale competente che al Catasto. Nel caso in cui lo stesso venisse trascritto, verrebbe reso pubblico a tutti il fatto che l’usufruttuario sia il possessore del terreno ad oggetto e ne’ terzi ne’ il proprietario del terreno potrebbero in futuro opporsi al fatto di non essere stati a conoscenza di quanto menzionato, il tutto in quanto gli Estratti catastali sono documenti pubblici e vige il principio di pubblicità. Indipendentemente dall’iscrizione o meno dell’usufrutto, l’usufruttuario non potrebbe in futuro vantare il diritto di proprietà sulla base dell’usucapione. 

Comunque, si consiglia di prestare regolare attenzione a tutte le iscrizioni eseguite nei Libri fondiari o nel Catasto, ed a richiedere l’immediata cancellazione quando termina il rapporto giuridico costituito.

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