Disciplina croata dell’istituto dell’usucapione per i beni immobili

Tiziana Paris
Autor
Tiziana Paris, odvjetnica

In Croazia l’istituto dell’usucapione è regolato dagli articoli 159 e seguenti della Legge croata sulle proprietà e sui diritti reali.  Ai sensi dell’art. 159 della legge menzionata, l'usucapione, (in croato “dosjelost”), è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su una cosa. La conseguenza dell’usucapione è che il proprietario perde il diritto di proprietà mentre il possessore lo acquista. 

Si può discutere a lungo sulle ragioni per cui l’ordinamento, seguendo del resto un’antichissima tradizione, collega l’acquisto della proprietà al possesso prolungato. Le giustificazioni più semplici e convincenti sembrano due: da un lato si premia l’attiva utilizzazione delle cose, anche a scapito di un diritto di proprietà rimasto inerte per lungo tempo; dall’altro, si fa coincidere la situazione di diritto con una situazione di fatto consolidata nel tempo, in omaggio alla chiarezza e sicurezza dei rapporti giuridici.

L’art. 159 della Legge croata sulle proprietà intende per usucapione il modo di acquisizione della proprietà a seguito del possesso legale (zakonit), pacifico (istinit), buona fede (pošten) ed ininterrotto di un bene mobile o immobile per un periodo temporale di almeno vent'anni per i beni immobili. Trascorso il periodo, il giudice adito accerta l'effettivo possesso del bene e decreta il passaggio della proprietà.

L’istituto dell’usucapione non puo’ essere applicato a favore di coloro che sanno o dovrebbero sapere di non essere proprietari e possessori del terreno, come nel caso dell’usufrutto dove non si può assolutamente parlare di possesso pacifico e in buonafede necessario per l’usucapione. 

Il termine ordinario di usucapione nel caso dei beni immobili e’ di venti anni ed il termine si riduce a dieci anni, se c’è a) buona fede, b) un titolo idoneo a trasferire la proprietà.

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